Si parla molto, al giorno d’oggi, di beni comuni. Lo si fa in molti ambiti e attribuendovi significati diversi che spesso si collocano anche su piani ontologici diversi. Abbiamo provato a sbrogliare la matassa e costruire una griglia di interpretazione e, sintetizzando all’estremo concetti in realtà molto complessi e articolati, siamo giunti a individuare due definizioni prevalenti di “beni comuni”. Due famiglie, ciascuna delle quali comprende al proprio interno una pluralità di sensi.
La prima definizione, che chiameremo “circoscritta”, fa parte del vocabolario della scienza economica e si concentra maggiormente sulla proprietà e la gestione dei beni (esercitate dalla collettività). La seconda invece, che chiameremo “universale”, pone l’accento esclusivamente sull’utilizzo dei beni (assicurato alla collettività) ed è diffusa soprattutto nel linguaggio politico, giuridico, filosofico, antropologico. Dove, tuttavia, capita spesso che i due concetti si confondano -e la “collettività” di riferimento sia intesa in molti modi- a ulteriore danno della chiarezza e della loro applicazione pratica. Cominciamo dunque dal descrivere le due definizioni, per passare poi a capire come i beni culturali si inseriscono in questa dicotomia.

Oggetti dei cittadini volontari intenti alla cura e alla pulizia delle strutture murarie dell’insediamento romano di Poggio del Molino (Populonia, LI) – Foto Archeodig
Due definizioni distinte di beni comuni
CIRCOSCRITTA. I beni comuni sono risorse – materiali o immateriali – condivise da una comunità, e il cui utilizzo deve essere gestito collettivamente per garantirne la sostenibilità e l’accessibilità nel tempo.
L’accento è chiaramente posto sulla gestione dei beni, ma di fatto i beni comuni “circoscritti” possono anche essere considerati una forma di proprietà al pari della proprietà privata e della proprietà pubblica. Si chiarisce infatti che costituiscono una categoria intermedia tra le due, con regole proprie quali, per l’appunto, l’assenza di proprietà esclusiva a vantaggio del diritto d’uso condiviso, oppure l’accesso regolamentato per evitare il rischio di sfruttamento eccessivo. Pensiamo per esempio a un bosco o un pascolo gestiti dalle Regole delle nostre valli ladine, o a una fabbrica gestita direttamente dai lavoratori.
Appare così chiara un’altra caratteristica dei beni comuni di questo tipo: sono beni ben delimitati di cui solo una comunità definita può godere. Infatti Elinor Ostrom -Premio Nobel per l’economia nel 2009 per aver dimostrato la fattibilità di un uso collettivo di risorse da parte di una comunità, senza l’intervento dello Stato o di privati- elenca al primo posto tra i principi per la corretta gestione di un bene comune proprio i confini chiaramente definiti, cioè la chiara definizione dei contenuti del bene comune e l’effettiva esclusione di attori esterni che non hanno diritto a parteciparne (Ostrom 1990).
Tali beni comuni sono inalienabili perché i loro scopi primari sono la condivisione equa e il loro mantenimento nel tempo. E l’inalienabilità è caratteristica condivisa anche dalla seconda definizione:
UNIVERSALE. I beni comuni sono risorse – materiali o immateriali – accessibili a tutti indistintamente perché strumentali all’esercizio dei diritti fondamentali delle persone. L’aria e l’acqua, per esempio, sono beni di questo tipo.
In questo caso, parlare di “forma di proprietà” è del tutto fuorviante. Questi beni comuni, che devono essere a disposizione di tutti gli abitanti del pianeta, si collocano su un piano ontologicamente diverso rispetto alle sfere della proprietà privata e della proprietà pubblica. Sono un’altra cosa. Come ha chiarito con precisione il documento prodotto in Italia nel 2007 dalla cosiddetta “Commissione Rodotà”.
Cittadini volontari intenti alla cura e alla pulizia delle strutture murarie dell’insediamento romano di Poggio del Molino (Populonia, LI) – Foto Archeodig
La “Commissione Rodotà”
l’Italia, infatti, ci ha provato: ha formulato quella che sarebbe potuta diventare l’unica definizione giuridica sistematica di beni comuni in Europa. Purtroppo non si è mai tradotta in legge, ma le sue conclusioni sono diventate comunque un punto di riferimento imprescindibile.
Nel 2007 il nostro Ministero della Giustizia ha affidato a un’apposita Commissione, presieduta dal giurista Stefano Rodotà, il compito di stilare una proposta di modifica al Codice civile per offrire una definizione precisa e aggiornata sui beni pubblici (Commissione Rodotà 2007), e la Commissione ha formulato una proposta molto articolata e innovativa che contemplava anche i beni comuni.
La Commissione ha definito i beni comuni come “cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona”. I beni, dunque, non sono comuni per una loro qualità naturale, ma in relazione al fine che consentono di perseguire, ossia l’attuazione dei diritti delle persone. Sono indispensabili alla sopravvivenza umana. La Commissione ha affermato inoltre che i beni comuni non possono coincidere né con la proprietà privata né con la proprietà pubblica. In realtà, possono appartenere indistintamente al pubblico o al privato purché vengano messi a disposizione di tutti.
La Commissione ha elencato varie tipologie di beni comuni tra cui il diritto alla vita, l’aria, l’acqua, ma anche la conoscenza in rete e, per l’appunto, i beni culturali. Ha poi aggiunto che altri beni comuni potranno emergere in futuro con l’evolversi delle società, perché si tratta di un concetto assolutamente dinamico.
La Commissione, inoltre, non si è troppo soffermata sulla gestione dei beni comuni, limitandosi ad affermare che “quando i titolari sono persone giuridiche pubbliche, i beni comuni sono gestiti da soggetti pubblici e sono collocati fuori commercio; ne è consentita la concessione nei soli casi previsti dalla legge e per una durata limitata”.
Risulta chiaro che i beni comuni così intesi non possono in alcun modo riferirsi solo a una comunità ristretta -per quanto composita- ma devono necessariamente essere tutti i cittadini del mondo, una comunità globale. Tuttavia nella letteratura in materia prevale generalmente la descrizione più “circoscritta” di beni comuni. Quella che, partendo dalla proprietà, li pone sullo stesso piano del pubblico e del privato. O che, indipendentemente da chi ne sia proprietario, definisce come caratteristica dei beni comuni la loro gestione comunitaria.

Cittadini volontari intenti alla cura e alla pulizia delle strutture murarie dell’insediamento romano di Poggio del Molino (Populonia, LI) – Foto Archeodig
Beni comuni e diritto alla cultura
Nel campo dei beni culturali, è risultato innanzitutto naturale collegare i beni comuni alle “comunità di patrimonio” di cui parla la Convenzione di Faro (Faro 2005), giungendo alla conclusione che un bene culturale è un bene comune quando c’è una comunità di patrimonio che se ne prende cura. Qualora la comunità dovesse cessare di occuparsene, e quindi cessare di essere tale riguardo a quel bene, allora il bene cesserebbe di essere bene comune.
Il testo di Faro pare piuttosto generico sulla definizione di tale comunità: parla in generale di azione pubblica che la comunità di patrimonio, per essere tale, deve intraprendere verso il patrimonio stesso (Faro 2005, Art. 2b), ma non fa cenno alle dimensioni di tale comunità né al livello di impegno dei singoli nella cura del bene. Tuttavia la letteratura prevalente in materia si concentra su quei gruppi ristretti, comunità precise e definite, che gestiscono direttamente un determinato bene culturale. Si dice anche, in verità, che un’ulteriore caratteristica dei beni culturali in quanto beni comuni è la non esclusività dell’uso, ma l’attenzione prevalente sulla modalità di gestione li fa ricadere inevitabilmente nel campo della descrizione “circoscritta”.
Ma come è possibile far passare in secondo piano quella che, alla luce della Commissione Rodotà, è la caratteristica principale dei beni culturali, e cioè il fatto che garantiscono a tutti il diritto alla cultura? Se la descrizione “circoscritta” di beni comuni si applica con successo in molti ambiti, nel settore dei beni culturali appare veramente troppo limitante. I beni culturali sono le testimonianze del passato dell’umanità intera. Servono a tutti noi per ampliare lo sguardo oltre il presente e adottare una prospettiva ampia nello spazio e nel tempo, capace di farci sentire parte integrante e attiva di una storia lunga e complessa, e di comprendere a pieno il valore della diversità culturale. Sono perciò beni comuni perché ci aiutano a essere cittadini consapevoli e pronti a partecipare alla vita civile. Sono un presidio di democrazia.
Al di là, dunque, di chi possieda o gestisca i beni culturali -che possono essere il pubblico, il privato, gruppi di cittadini o qualsiasi altra formula si inventerà in futuro- quel che importa veramente è che chiunque vi possa accedere, partecipare, contribuire e trarne beneficio (Dichiarazione, 1948). E infatti, gestire i beni culturali significa metterli a disposizione di chiunque desideri goderne. Perciò, passando dalla teoria alla pratica, è indispensabile individuare le modalità di gestione più adatte a garantire la loro imprescindibile non esclusività dell’uso. E la gestione collettiva è sicuramente tra queste.
Tuttavia la locuzione “comunità di patrimonio” deve avere un significato più esteso della ristretta comunità dei gestori. Deve comprendere tutte le persone che, pur non gestendo direttamente il bene, contribuiscono alla sua vita in qualsiasi forma: con la frequentazione assidua, con idee, con contributi finanziari o altro. I beni culturali sono a tutti gli effetti una risorsa open-access, all’interno di una nuova universalità.

Bambini archeologi in erba nell’area didattica dello scavo archeologico di Poggio del Molino (Populonia, LI) – Foto Archeodig
Preda, patrimonio, bene comune
Ma come siamo giunti ad affermare che i beni culturali sono beni comuni? Il giurista Giovanni Maria Flick (Flick 2021) ha offerto un quadro chiaro di come l’idea di beni culturali si è evoluta nel tempo. In passato i beni culturali sono stati preda, cioè beni di cui i vincitori si appropriavano per diritto. Poi sono diventati patrimonio, cioè espressione dell’identità dei popoli e loro eredità inalienabile. “Sacri” al punto che, per colpire un popolo, si è voluto colpire anche i suoi beni culturali. Il terzo, recentissimo passaggio è l’idea di bene culturale come bene comune di cui tutti possono godere, perché indispensabile allo sviluppo umano e alla qualità della vita. Un passaggio chiarito, secondo Flick, dalla Convenzione Unesco sulla promozione e protezione del patrimonio immateriale (2003) e poi dalla Convenzione di Faro (2005). È però anche in linea con quanto espresso dalla Commissione Rodotà.
Per Flick, quindi, col XXI secolo siamo passati da un uso politico e strumentale dei beni culturali, alla politica dei beni comuni. Da un’idea incentrata sulla proprietà, a un’idea legata all’uso: i beni culturali sono spazi da vivere, per tutti. Come recita la Convenzione di Faro, il valore dei beni culturali non sta al loro interno, ma nella relazione che noi instauriamo con loro; e che non possiamo ereditare, ma solo costruire e sperimentare ogni giorno. Finora quella dei beni culturali è stata una top-down idea, mentre ora è finalmente nelle mani dei cittadini, è bottom-up.

Bambini archeologi in erba nell’area didattica dello scavo archeologico di Poggio del Molino (Populonia, LI) – Foto Archeodig
Dalla teoria alla pratica
Flick ha puntualizzato tuttavia che per governare questi “nuovi” beni culturali servono nuove strutture giuridiche. E la pluralità di interpretazioni che abbiamo riscontrato rivela in pieno quanto sia necessario formulare nuove norme chiarificatrici. Ma non solo.
L’attuale theoretical discourse sui beni culturali non è affatto in linea con l’idea qui descritta di beni comuni, come è emerso dalle ricerche di NextGen Heritage sullo stato dell’arte eseguite con tecniche di analisi testuale computazionale (cfr la voce “topic modeling”). La concezione statica, proprietaria e identitaria dei beni culturali, legata all’idea di patrimonio, è tuttora imperante. Persino la Convenzione di Faro parla di “propria e altrui eredità culturale” e di “eredità comune dell’Europa” che dobbiamo promuovere e “difendere”.
E persino il testo della Commissione Rodotà si rivela obsoleto quando dice che i beni comuni “devono essere tutelati e salvaguardati dall’ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future”, cioè sono inalienabili. Questo è sicuramente vero per alcuni beni comuni ma non per tutti, e sicuramente non più per molti beni culturali. Anche grazie alla Convenzione di Faro, abbiamo finalmente superato l’atteggiamento novecentesco esclusivamente protettivo verso i beni culturali, e abbiamo capito che dobbiamo innanzitutto utilizzarli oggi, prima di preservarli per il futuro. Non abbiamo invece ancora colto del tutto il problema della sostenibilità della conservazione a oltranza dei beni culturali. Nessuna epoca ha conservato le testimonianze del passato quanto la nostra, e ci stiamo accorgendo che non ce lo possiamo più permettere. Se dunque costituiscono un problema per noi, forse dovremmo cominciare già oggi a fare delle scelte, così da evitare che diventino un pesante un fardello per le generazioni future. Il nostro tavolo di lavoro “De-patrimonializzazione?” ragionerà proprio sull’opportunità e le eventuali modalità di tali scelte.Non sarà facile trovare delle modalità pratiche di applicazione di un concetto così vasto come quello dei “beni comuni universali”, specie se applicato a un ambito complesso come quello dei beni culturali. Però abbiamo capito che è urgente e bisogna cominciare a lavorare. Bisogna individuare regole di gestione dei beni culturali che ne garantiscano la fruizione sostenibile da parte di tutti, e che affidino alle “comunità di patrimonio” dei reali poteri decisionali. È lo scopo primario del progetto NextGen Heritage: fornire indicazioni per una legislazione più al passo con i tempi e con lo sguardo fisso al futuro. Cominciare a formulare una visione di futuro.
Riferimenti bibliografici
Commissione Rodotà 2007. Commissione Rodotà per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici (14 giugno 2007) – Relazione: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?contentId=SPS47617, e Commissione Rodotà per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici (14 giugno 2007) – Proposta di articolato: https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/pubblicazioni_studi_ricerche_testo_selezionato?contentId=SPS47624
Dichiarazione 1948. Assemblea generale delle Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti umani, Parigi 10 dicembre 1948, Articolo 27, paragrafo 1: https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/italian
Faro 2005. Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società: https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/faro-convention#19677610_20886839_True
Flick 2021. Giovanni Maria Flick, prolusione a “Restituire” il patrimonio archeologico. Questioni etiche e giuridiche, webinar Consiglio nazionale delle ricerche, 22 aprile 2021
Ostrom 1990. Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press. Trad. it. Governare i beni collettivi, Marsilio, Venezia, 2006.

Quanto sono “comuni” i beni comuni? by Cinzia Dal Maso is licensed under CC BY 4.0